Antiriciclaggio: lo starter-kit istituzionale lo forniscono MEF, GdF e UIF

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 – pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2017 (di seguito “decreto ”) – ha apportato modifiche e integrazioni

al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, oltre che al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 , relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il decreto è in vigore dal 4 luglio 2017.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, con Circolare del 6 luglio, ha fornito talune indicazioni di carattere operativo rivolte a gli uffici centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, competenti per il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto 231/2007. Incidentalmente, sottolinea che è da ritenersi abrogato il decreto del Ministero dell’interno 25 settembre 2015, relativo agli uffici della Pubblica amministrazione, per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 70.

Anche il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato una propria circolare in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Infine nei medesimi giorni anche l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato un comunicato riguardante il medesimo argomento. In particolare quest’ultima, ha precisato che l’articolo 9 del d.lgs. 90/ 2017 contiene alcune norme transitorie sull’applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione. Il decreto conferma e integra le competenze regolamentari del l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) prevedendo che l’Unità emani istruzioni in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette e di invio dei dati aggregati nonché, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), in materia di comunicazioni oggettive e di informative delle pubbliche amministrazioni. È rimessa alla competenza diretta della UIF l’elaborazione , oltre che degli schemi di comportamenti anomali, anche degli indicatori di anomalia, questi ultimi previa presentazione al CSF. L’Unità dovrà emanare le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette destinate a tutti i soggetti obbligati, comprese quelle per disciplinare le comunicazioni cui saranno tenute le Pubbliche Amministrazioni.
Di particolare interesse, sempre da parte dell’UIF nei medesimi giorni, la pubblicazione anche della Relazione per l’anno 2016 e dei Quaderni dell’antiriciclaggio n.8/2017.

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