Compensi agli avvocati degli enti pubblici: ci sono 3 “tetti” da rispettare

Corte dei Conti Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia Deliberazione FVG/ 53 /2017/PAR
Nel procedere alla quantificazione dei compensi professionali non si possono seguire criteri automatici, ma si deve aver cura di rispettare precisi limiti quantitativi e procedurali.

Con riferimento ai limiti quantitativi, vengono in rilievo tre “tetti” o “livelli”, raggiunti i quali non si possono erogare ulteriori somme di denaro (cfr., in tal senso, Sezioni regionali di controllo: per la Puglia, n. 49/ 2014/PAR; per il Piemonte, n.164/2015/ PAR; per la Lombardia, n.44/2016/PAR).
Il primo “tetto” da rispettare è quello retributivo individuale generale che, in base all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è parametrato sul trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione (EUR 240.000,00 annui in base al disposto dell’art. 13, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89. Come specificato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia “negli emolumenti percepiti vanno calcolati tutti i compensi professionali percepiti in funzione delle sentenze favorevoli, senza distinzione tra sentenze con vittoria o compensazione di spese”).
Il secondo “tetto” è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall’avvocato interno nell’anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (secondo la Sezione regionale di controllo per la Lombardia citata, per il calcolo del quale è possibile fare riferimento per analogia alla norma dell’art. 9, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78, che comprende anche il trattamento accessorio).
Il terzo “tetto” è quello finanziario collettivo da applicarsi per le fattispecie di sentenze favorevoli con compensazione delle spese o con transazione: in quanto l’ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell’anno 2013. In tal caso i criteri di assegnazione del compenso seguono le norme regolamentari o contrattuali vigenti (tale criterio ha portata residuale e non ricorre nella fattispecie di sentenze favorevoli con vittoria di spese, dove il limite finanziario è rappresentato da quanto liquidato in sede giudiziaria).

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