Corte dei Conti,Sezione Regionale di Controllo per la Regione Veneto, deliberazione n.426/2017/PAR
Per le prestazioni strumentali all’esercizio di diritti, quale quello allo studio dei soggetti disabili, non suscettibili di compressione
per mere esigenze di bilancio, secondo quanto chiaramente affermato dalla Consulta deve essere assicurato l’integrale finanziamento, mediante la previsione, nella legge che opera l’attribuzione, di risorse congrue ed adeguate, affinché l’attribuzione non determini squilibri di bilancio negli enti assegnatari delle funzioni.
La mancanza di trasferimenti regionali, certamente contrastante con il principio, dianzi illustrato, secondo cui l’attribuzione di funzioni agli enti locali deve essere necessariamente accompagnata da adeguate risorse finanziarie per consentirne l’esercizio, tuttavia, non può giustificare, di per sé, la mancata prestazione dei servizi, anche se, gioco forza, laddove tali enti non dispongano di risorse proprie sufficienti da destinarvi, si profilerebbe il rischio di uno squilibrio finanziario; ovvero, nonostante lo sforzo finanziario e prescindendo dalle conseguenze dello stesso sulla tenuta degli equilibri di bilancio, addirittura il rischio che non si riesca a garantire quella effettività delle prestazioni pure imposta dalla natura fondamentale dei diritti connessi.