A decorrere dall’anno 2018, le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente, se di importo uguale o superiore a 10.000 euro.
L’obbligo è esteso anche ai medesimi soggetti che hanno rapporti economici con società controllate da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle quotate, e le società da loro partecipate.
Oltre ai soggetti di cui sopra, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni, sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
L’inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Se i soggetti eroganti che siano appartenenti alle amministrazioni centrali dello Stato, hanno adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei contributi erogati, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia.
Nel caso, invece, in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione, le somme di cui al terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
A decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.