Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazion n. 22/2017/QMIG
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulle questioni di massima
poste dalla Sezione di regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 316/2017/QMIG e dalla Sezione di regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 60/2017/QMIG enuncia i seguenti principi di diritto: “Indipendentemente dall’avvenuto ricollocamento del personale soprannumerario presso le amministrazioni di cu i all’art. 1, comma 424, legge n. 190/2014, resta vigente il divieto generale all’assunzione di personale posto alle province dall’art. 1, comma 420, della stessa legge, come rimodulato dall’art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017 .
Tale divieto è da ritenersi prevalente rispetto all’obbligo di collocamento obbligatorio delle categorie protette ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.l. n. 101/2013.
Nel quadro normativo innovato dall’art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017 e dall’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 75/201 7, è consentito alle province delle regioni a statuto ordinario, nel rispetto dei presupposti di legge e nei limiti finanziari di dotazione organica, di procedere, motivatamente, alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014