Consiglio di Stato, sentenza n. 4000 del 11 agosto 2017
Quello che è necessario e sufficiente, ai fini dell’interdittiva, non è l’accertamento diretto di una condotta illecita, quanto elementi indiziari tali da far supporre, secondo logica, la permeabilità e l’acquiescenza dell’imprenditore a condotte altrui di stampo mafioso, presupposto certamente integrato da quanto accertato dal giudice penale nel caso in esame.
Al riguardo, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza consolidata, la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata; in ogni caso, tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua ragionevolezza in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (cfr., in ultimo, Cons. Stato, n. 1638/2017 e n. 1559/2017).