Corte di Cassazione, ordinanza n. 20090 del 11 agosto 2017
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 7291/2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 270 del 2000, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso da: servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra i- presupposto impositivo non per la forma associativa del sue esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce i/ “minimo indispensabile” per l’esercizie dell’attività professionale”. Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l’attivLtà deiia medicina d- gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui agi.’ artt. 2 e 3 del d. Igs. n. 446 del 1997, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito. da questa stessa Corte, con riguardo all’IRAP, in ordine ai fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale Ric. 2016 n. 22360 sez. MT – ud. 06-07-2017 -3- convenzionati con i! Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992„ n. 502 (e considerazioni analoghe conseguono in relazione poi alle spese costituenti la quota per il “Personale di segreteria o inferrnieristico comune”, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, camma 9, lettera d), del dette accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000), rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per ‘esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, ín assenza di personale dipendente„ requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presa ippostc impositivo (Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).