INL, nota n. 4619 del 24 maggio 2017
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, con la nota n. 4619 del 24/05/2017 ha risposto ad un quesito relativo alla validità degli accordi sindacali, in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970), con cui precisa:
– il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell’Ispettorato competente, è possibile solo in seguito a mancato accordo sindacale, e l’autorizzazione in parola può comunque essere sempre sostituita da un successivo accordo
– gli accordi aziendali ex comma 2 dell’art. 8 d.l. 138/2011, derogatori rispetto ai CCNL, trovano applicazione solamente in presenza di determinate finalità, fra le quali la “maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario (ecc.)”