ANAC, Delibera n. 567 del 31 maggio 2017
Nel caso in esame, si trattava di una convenzione quadro tra Ministero della Giustizia e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
Nel suo parere, l’ANAC precisa, conformemente a copiosa giurisprudenza, che un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.
Al fine di perseguire tali finalità, la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice.
Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; si precisa inoltre che le amministrazioni partecipanti devono svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione (il comma 7 indica le modalità per determinare tale percentuale).