Solo l’interesse comune di entrambe le PP.AA., può giustificare una convenzione tra enti pubblici

ANAC, Delibera  n. 567 del 31 maggio 2017

Nel caso in esame, si trattava di una convenzione quadro tra  Ministero della Giustizia e Conferenza dei   Rettori delle Università Italiane.
Nel suo parere, l’ANAC precisa, conformemente a copiosa giurisprudenza, che un accordo tra amministrazioni pubbliche  rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel  caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di  compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza  interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di  contratti pubblici.
Al fine di perseguire tali finalità, la  disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in  maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice.
Si stabilisce, quindi, che la cooperazione  deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti  interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; si precisa inoltre che le amministrazioni  partecipanti devono svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività  interessate dalla cooperazione (il comma 7 indica le modalità per determinare tale percentuale).

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