L’operatore di banca deve trasmettere le segnalazioni antiriciclaggio basandosi sulla propria professionalità, a prescindere dalle segnalazioni del sistema informatico

Corte di Cassazione, sentenza n. 20212 del 21 agosto 2017

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze -aveva ingiunto il pagamento della sanzione ammnistrativa, dell’importo di euro 93.748,00 all’impiegato di una banca e di euro 256.912,00 per la banca stessa, per omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette.
L’ordinanza scaturiva dall’attività ispettiva della Guardia di Finanza che aveva accertato che i funzionari dell’Agenzia Z della banca opponente, i quali avevano consentito a tal tizio, indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di usura ed altro, di compiere una serie di operazioni irregolari, relativamente a tre conti correnti accesi presso la detta agenzia.
Ad avviso del provvedimento opposto, le operazioni erano irregolari in quanto connotate da evidenti intenti dissimulatori e concernenti transazioni estranee all’attività imprenditoriale lecitamente svolta. In particolare, grazie al rapporto privilegiato che aveva intrattenuto con la banca, il correntista aveva potuto porre all’incasso assegni postdatati e cambiali depositate per lo sconto, per operazioni estranee alla sua attività commerciale ed a quella della società e dell’altra intestataria del conto corrente. Doveva sorgere il sospetto in operatori qualificati, quali i dipendenti della banca, circa l’anomalia delle operazioni, nonostante l’utilizzo di operazioni tracciabili, ma adoperate con modalità tali da alterare la agevole ricostruzione dei flussi finanziari. Relativamente alla mancanza di una segnalazione di anomalia da parte del sistema informatico in uso da parte della banca ( cd. sistema Gianos), va detto che tale sistema funge da ausilio nell’attività di vigilanza rimessa all’intermediario finanziario, il quale è comunque chiamato a compiere una propria autonoma valutazione, proprio alla luce delle caratteristiche soggettive ed oggettive delle operazioni effettuate Va pertanto ritenuto che in tema di illecito amministrativo, l'”error iuris” viene in rilievo soltanto a fronte della inevitabilità dell’ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull’interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l’attività che egli svolge, precisandosi che, in ipotesi di illecito amministrativo per omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, la segnalazione deve essere comunque operata, con la conseguente trasmissione al “titolare dell’attività”, per il suo ulteriore vaglio

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