La Regione può legittimamente limitare interventi socio-assistenziali in ragione della disponibilità di bilancio, se è espressamente previsto dalla legge.

Consiglio di Stato, sentenza n. 4148 del 31 agosto 2017
L’art. 39 della legge n. 104 del 1992 precisa che l’intervento delle Regioni avviene “nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio”,
intervento volto, tra l’altro – comma 1 lett. a) – “a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei comuni”.
Gli indirizzi adottati dalla Regione hanno dovuto necessariamente tenere conto delle risorse effettivamente disponibili (principio del resto espressamente enunciato dalla legge), rapportate al crescente numero dei piani personalizzati presentati, finanziati dalla Regione nei primi cinque anni di attuazione di interventi.
Né la soluzione operativo/organizzativa concretamente adottata dal legislatore regionale può dirsi irrazionale o arbitraria: infatti risulta documentata una situazione di continuo incremento dei piani presentati, di quelli finanziati e delle risorse impegnate sia dallo Stato che dalla Regione per fare fronte alle richieste di contributo.
Nei primi anni di attuazione degli interventi assistenziali, tutte le richieste che presentavano i requisiti di accesso sono state accolte e finanziate, ma, successivamente, l’amministrazione regionale ha introdotto dei criteri di finanziamento più selettivi al fine dichiarato di garantire l’erogazione di interventi consistenti a favore delle persone in condizioni di reddito più modesto: tale scelta, obbligata in presenza di uno stanziamento di bilancio iniziale limitato, non contraddice né i principi ispiratori della legge, né i principi costituzionali in materia di tutela della salute e di partecipazione alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva.
Appare infatti coerente con detti principi l’attribuire maggiori risorse a chi – sin dall’inizio – versa in condizioni reddituali particolarmente svantaggiate, fermo restando che tale opzione, dovendo essere finanziata con stanziamenti di bilancio limitati, necessariamente comporta la riduzione (o l’eliminazione) del contributo nel caso di redditi che superino determinate soglie.

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