In tema di conferibilità dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate, la Corte dei Conti ha statuito che le ipotesi di inconferibilità previste dall’art.4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 non sono suscettibili di opzioni ermeneutiche di carattere ampliativo, analogico o solo estensivo, tenuto conto della rilevante limitazione alla conferibilità di incarichi pubblici il cui accesso è garantito a livello costituzionale.
Le ragioni sottese alla previsione di inconferibilità di cui all’art.4 del d.lgs.39/2013 non sussistono nei casi in cui possa sostenersi la sostanziale ”continuazione” tra l’ente di provenienza e quello di destinazione.
Al peculiare impianto normativo delineato dall’art.1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, va riconosciuta natura speciale. E’ conforme a legge il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, relativo alla nomina del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in capo a un soggetto che nell’ultimo biennio ha ricoperto le cariche di Amministratore delegato, di Presidente del consiglio di amministrazione e di Commissario straordinario di Equitalia S.p.a., stante la non ammissibilità di un’interpretazione anche solo estensiva dell’art.4 del d.lgs. 39/2013. Equitalia S.p.A. non è ente di diritto privato regolato o finanziato dall’Agenzia delle entrate, mancando i requisiti richiesti dall’art.1, comma 2, lett.d) del d.lgs.39/2013. La continuazione delle funzioni tra Equitalia S.p.A. e Agenzia delle entrate consegue alla riattribuzione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, affidate in precedenza ad Equitalia S.p.A.