Non può invocarsi la prescrizione del danno erariale, se vi è stato un atteggiamento doloso alterando l’orario di lavoro

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 199 del 8 agosto 2017

Secondo il parametro interpretativo fornito dall’ art. 2935 c.c., alla cui stregua va letto l’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n.20, l’exordium prescritionis deve essere individuato nell’esito dell’attività investigativa svolta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Firenze con relazione del 9 aprile 2013, successivo ad un esposto anonimo del 2012.
Il Collegio ritiene, sulla specifica questione, condivisibile l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.581 e 583/2003) volto a fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2935 c.c. in favore del diritto di difesa, pur in aggravio della posizione del danneggiante.
Il Giudice di legittimità ha affrontato il significato da attribuirsi all’espressione “verificarsi del danno”, specificando che il danno si manifesta all’esterno quando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche in relazione alla sua rilevanza giuridica, rendendosi necessaria la “conoscibilità del fatto giuridicamente rilevante ai fini di un’ azione risarcitoria”.
Sicché si è ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizi a decorrere, a norma dell’art. 2947, comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno altrui diritto o dal momento in cui tale modifica all’esterno, ma dal momento in cui il pregiudizio viene percepito o può essere percepito quale danno ingiusto conseguente al comportamento colposo o doloso di un terzo.
Ora la diligenza esigibile dal soggetto danneggiato nel caso concreto, ovvero delle informazioni che erano in suo possesso o che doveva diligentemente procurarsi, non appare invocabile dalle parti convenute, visto il comportamento doloso della stessa (attestazione “falsa dei giustificativi presentati, “allungamento” dell’orario giornaliero, timbrature di fine servizio ben oltre l’orario di chiusura degli uffici) confliggenti con i doveri derivanti dal rapporto di servizio.

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