Tar Toscana, sez. I, sentenza n. 1060 del 12 settembre 2017
Le previsioni normative di cui agli artt. 35, comma 1, lett. e), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 9, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in forza dei quali i componenti della commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, non implicano che il requisito della necessaria esperienza risulti soddisfatto solo ove tutti i membri della commissione siano titolari di insegnamenti nelle medesime discipline oggetto della procedura selettiva, essendo sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.