Non è superabile il tetto del fondo per il trattamento accessorio, se i piani di riorganizzazione non prevedono un incremento quantitativo delle mansioni

Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Emilia Romagna, deliberazione n. /136/2017/PAR

Un Sindaco chiedeva se poteva essere escluso dal regime vincolistico, delineato dall’ art.1, comma 236, della l. n.208/2015, l’economia che derivi dal lavoro del personale che, nell’ambito del piano di razionalizzazione, impiega i beni e servizi dal cui costo l’economia discende e conseguente ad un piano di azione cui contribuiscono i lavoratori coinvolti; questo senza però che si configuri un incremento strutturale e quantitativo delle mansioni espletate
La Corte dei Conti ha risposto che non è superabile il tetto di spesa fissato per la contrattazione decentrata ex art.1, comma 236, della legge n.208/2015, destinando economie che derivano da piani di razionalizzazione della spesa, in cui non si configura un incremento strutturale e quantitativo delle mansioni espletate dal personale, bensì si prospetti un’evoluzione delle competenze conoscitive e professionali legate ad un processo di cambiamento nell’ organizzazione della prestazione alla cittadinanza di un determinato servizio da cui discende la contrazione dei costi.

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