Prestazioni non autorizzate dei pubblici dipendenti: la Corte dei Conti non condivide l’orientamento della Cassazione

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, Sentenza n. 102 del 13 settembre 2017

Si richiama l’orientamento di questa Sezione già espresso nelle decisioni n. 53 del 2015, n. 94 del 2016, n. 118 del 2016 e n. 30 del 2017.
Nelle prime tre decisioni citate si faceva espresso riferimento all’orientamento della Corte di Cassazione, SS.UU. ord. n. 22688/2011 affermativo della giurisdizione della Corte dei conti, in fattispecie analoghe al caso in esame.
Nell’ultima si ribadiva tale orientamento:
Per quanto previsto dal successivo comma 7bis, introdotto dall’articolo 1, comma 42, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190, “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.”.
E’ ininfluente che la fattispecie di cui è causa attenga a fatti precedenti all’entrata in vigore della citata disposizione, poiché, com’è stato chiarito dalla giurisprudenza contabile (si veda, da ultimo, Corte dei Conti, Sez. II d’App., sent. n. 1098 del 26.10.2016), trattasi di una disposizione “non innovativa ma meramente ricognitiva di un pregresso prevalente indirizzo (…) tendente a radicare in capo alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia, nel termine prescrizionale quinquennale, escludendo quella del giudice ordinario propugnata da un minoritario indirizzo giurisprudenziale … sulla base di una qualificazione della pretesa in chiave civilisticalavoristica” (Corte dei Conti, Sez. I d’App., sent. n. 406/2014).
Questo orientamento è stato recentemente confermato dalla prima Sezione centrale d’appello con la decisione n. 65 del 2.3.2017, per cui va affermata la giurisdizione della Corte dei conti in ipotesi di violazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
La Sezione conosce il diverso orientamento manifestato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 19072/2016, tuttavia non lo condivide per le ragioni sopra esposte e perché in contrasto con l’orientamento adottato nella decisione SS.UU. n. 22688/2011 e ribadito, sempre dalle Sez. Unite della Cassazione, con la sentenza 22 dicembre 2015, n. 25769

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *