Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 131/2017/VSGO
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, anche il singolo incarico di patrocinio legale dev’essere inquadrato come appalto di servizi, affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del citato d.lgs. E’ legittima la redazione di elenchi di operatori qualificati articolati in settori di competenza. Costituiscono criticità:
– il mancato inserimento degli incarichi di patrocinio e di consulenza legale nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione;
– il mancato o incompleto regolamento per la costituzione dell’Albo di professionisti;
– il ricorso all’affidamento diretto;
– la mancanza di una previa valutazione di congruità del preventivo;
– il ricorso frequente alla transazione