CTP Reggio Emilia, Sentenza n. 204 del 31 luglio 2017
Dodici cartelle di pagamento erano state notificate a mezzo della PEC allegando un pdf come file telematico della cartella di pagamento. A tal proposito rileva questo Collegio, così come sostenuto in udienza dalla difesa di parte ricorrente, che la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf’ anziché “.p7m” atteso che non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”. Infatti, con la notifica via PEC in formato “pdf’, non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo un copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale. Come detto, solo l’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma.