Consiglio di Stato, sentenza n. 4286 del 11 settembre 2017
Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine