Corte Costituzionale, sentenza n. 181 del 13 luglio 2017
Non configura una fattispecie di silenzio impugnabile la mancata risposta dell’amministrazione tributaria all’istanza in autotutela presentata dal contribuente. La Consulta ritiene infatti che l’eventuale affermazione del dovere dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela metterebbe in discussione l’obbligo tributario consolidato a seguito dell’atto impositivo definitivo, rendendo nei fatti l’autotutela una generalizzata “seconda possibilità” di tutela una volta scaduti i termini per il ricorso contro lo stesso atto impositivo. La Corte Costituzionale, propendendo per la prevalenza della tutela dell’interesse pubblico alla certezza e stabilità dell’accertamento tributario rispetto all’interesse del contribuente ad ottenere risposta all’autotutela, ha dunque dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2-quater, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti.