Corte di Cassazione, sentenza n. 21593 del 19 settembre 2017
Un bambino all’uscita da scuola veniva investito da un autobus di linea, quindi al di fuori del cancello del plesso scolastico. I genitori, citando l’Istituto e il Ministero, chiedevano il risarcimento.
La Suprema Corte ha stabilito che sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica con conseguente responsabilità anche ministeriale, anche sulla base di quanto disposto dal regolamento d’istituto.
Le norme del suddetto regolamento, infatti, pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandano al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino.
Sulla scorta di quanto prescritto nel regolamento scolastico, quindi, i giudici hanno logicamente dedotto che l’attività di vigilanza della quale l’amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto.