Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 127/2017/PAR
La giurisprudenza contabile ha più volte affermato che le clausole di invarianza finanziaria devono essere intese nel senso che l’amministrazione deve provvedere “attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente” trattandosi di disposizioni normative che non precludono “… la spesa “nuova” solo perché non precedentemente sostenuta o “maggiore” solo perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista) ma la decisione di spesa comporterà “oneri” nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio” (da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Contr. Basilicata, n. 37/PAR del 14 settembre 2016 e n. 42/PAR del 5 ottobre 2016 in merito alla clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, TUEL; merita altresì di essere richiamata per un inquadramento approfondito della questione la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Contr. Basilicata n. 39/PAR del 14 settembre 2016).
Sembra evidente che disposizioni siffatte da un lato vogliono affermare che la legge in cui sono inserite non comporta effetti finanziari di aggravio della finanza pubblica – così da adempiere il precetto di cui all’art. 81, comma 3, Cost. (“Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”) – dall’altro sono dirette alle amministrazioni, cui spetta il compito di dare attuazione agli obiettivi della legislazione, affinché provvedano con le risorse finanziarie ordinarie di cui possono disporre.
Taluni arresti pretori, del resto, hanno già avuto modo di rilevare che “Il vincolo di invarianza della spesa costituisce “l’alter ego” dell’obbligo di copertura finanziaria codificato dall’art. 81, comma 4, della Costituzione, in termini di identità di obiettivo perseguito, e cioè la tutela degli equilibri di finanza pubblica. (…)
In altre parole, mentre l’art. 81 Cost. è rivolto al legislatore nel momento in cui esercitata la piena potestà legislativa, la clausola di invarianza finanziaria è rivolta, di regola, a enti investiti di funzioni e di poteri amministrativi.
In questo senso si conferma che “Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta “in sé” la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia “neutralizzato” con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (cfr. ex pluribus Corte Costituzionale sentenza n. 132/2014).