Corte di giustizia Europea, sentenza del 21 settembre 2017, causa C-149/16
L’articolo 2 della direttiva 98/59 prevede che quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo.
Nell’agosto del 2015, un ospedale specialistico polacco ha notificato alle ricorrenti nel procedimento principale e ad altri lavoratori un avviso di modifica relativo a talune condizioni di lavoro e salariali e più specificamente al periodo necessario per l’acquisizione del diritto al premio di anzianità. Il rifiuto della modifica delle condizioni contrattuali in oggetto poteva comportare, per i lavoratori interessati, la risoluzione definitiva del loro contratto di lavoro.
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio,devono essere interpretati nel senso che un datore di lavoro è tenuto a procedere alle consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori come per i licenziamenti collettivi, qualora preveda di effettuare, a sfavore dei lavoratori, una modifica unilaterale delle condizioni salariali che, in caso di rifiuto da parte di questi ultimi, comporta la cessazione del rapporto di lavoro