Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 7 del 20 settembre 2017
La questione sottoposta dall’ordinanza di rimessione deve essere risolta dando continuità all’indirizzo interpretativo maggioritario, secondo il quale:
a) la norma transitoria di cui all’art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 esclude l’immeditata applicabilità dell’art. 46, comma 5, della stessa legge;
b) con riferimento agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense e nella vigenza dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 il voto numerico è idoneo a comunicare agli aspiranti esclusi le valutazioni svolte dalla commissione.
Anche in un recente passato la giurisprudenza amministrativa si è a più riprese interrogata in ordine alla legittimità di tali disposizioni ed alla compatibilità delle medesime con il principio generale di cui all’ articolo 3 della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990.
Pur tenendo conto della specialità della disciplina che regolamenta l’ esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è rimarchevole sottolineare che sia la giurisprudenza amministrativa coeva a quella che si è prima indicata, sia quella più recente, hanno concordemente predicato principi analoghi a quelli che sono stati prima evidenziati, affermando che “il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica” (tra le tante, di recente, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, ed in passato Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913 e Cons. Stato., sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).
La Corte Costituzionale, per altro verso, con la decisione dell’1 agosto 2008 n. 328 ha dichiarato inammissibile una questione analoga concernente il concorso notarile.
In ordine specificatamente all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, come rilevato nell’ordinanza di remissione, la giurisprudenza assolutamente prevalente (tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2016, n. 4040)propendendo per la tesi secondo cui nessun argomento di segno contrario alla detta consolidata giurisprudenza in punto di sufficienza dell’espressione numerica potesse trarsi dall’articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in quanto detta norma non sarebbe applicabile per il termine dilatorio contenuto nel successivo articolo 49 del testo di legge richiamato.