CTR Campania, sentenza n. 7265 del 05/09/2017
Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento “rileva l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale”. La CTR campana, rifacendosi a tale recentissimo principio enunciato dalla Suprema Corte (sent. n. 11207/2017), ribaltano l’esito della sentenza dei primi giudici ed accolgono la tesi dell’Ufficio appellante. Nel caso di specie, spiegano i giudici napoletani che, essendo pacifica la contestazione di una violazione che comporta obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. e non assumendo rilievo se la denuncia fosse stata presentata ed eventualmente quando, deve ritenersi operante il raddoppio dei termini.
del medesimo tenore: CTR Calabria, sentenza del 28/08/2017 n. 2434