Anche la delibera del Consiglio Comunale di autorizzazione alla transazione, deve essere trasmessa alla Corte dei Conti

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Umbria, deliberazione n. 85/2017/PAR

La transazione di una controversia oggetto di sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato non ha carattere alternativo rispetto al riconoscimento di debito e può essere stipulata solo su conforme deliberazione del consiglio comunale che attui, in concreto, le funzioni proprie del riconoscimento di debito stesso, quale provvedimento implicito della predetta delibera a contrarre.
Sulla possibilità di transigere la lite oggetto di sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato, il Collegio ritiene che la scelta sul concreto modo di agire possa essere rimessa all’organo consiliare dell’Ente, al quale spettano le valutazioni politico-amministrative più rilevanti, così da salvaguardare i predetti valori con le modalità ritenute dal Consiglio medesimo più opportune, in base all’assetto operativo dell’Ente stesso ed alle circostanze del caso.
Tanto, nella misura in cui anche la delibera alla transazione, comunque di competenza del predetto Consiglio, realizzi in concreto la funzione propria del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, mediante apposite valutazioni in ordine:
a) alla riconduzione al sistema ordinario e di bilancio degli oneri derivanti dalla sentenza esecutiva (ex art. 191 TUEL);
b) al reperimento delle risorse necessarie per sostenere i predetti oneri (ex art. 193 e 194 TUEL);
c) al permanere degli equilibri di bilancio (ex art. 193 TUEL).
Va da sé che, nell’ottica dell’assorbimento del provvedimento di riconoscimento di debito nella deliberazione a transigere (ex Sez. Reg. Contr. Calabria delib. n. 406/2011), la deliberazione stessa va trasmessa “agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti” (ex art. 23, co. 5, l. 289/2002), data l’assenza dell’apposito provvedimento di riconoscimento di debito, ad essa prodromico, oggetto specifico dell’accennato dovere di trasmissione

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