Corte di Giustizia Europea, sentenza del 12 ottobre 2017, causa C-289/16.
L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n.834/2007 è relativo al controllo dei requisiti stabiliti dal quadro normativo dell’Unione relativo alla produzione biologica.
L’articolo 27, paragrafo 13, di detto regolamento, prescrive un sistema di controllo mira a garantire la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.
In tale contesto, il considerando 32 del regolamento 834/2007, menziona espressamente «determinate categorie di dettaglianti» e «in certi casi» al fine di circoscrivere le fattispecie in cui l’applicazione dei requisiti materia di notifica e di controllo potrebbe sembrare sproporzionata.
L’esenzione prevista all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 mira a rispettare il principio di proporzionalità, ammettendo un’eccezione limitata ai casi in cui l’applicazione dei requisiti in materia di notifica e di controllo potrebbe essere considerata eccessiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 deve essere interpretato nel senso che, affinché prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.