Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 152/2017/PAR
La deliberazione esamina la richiesta di parere del Presidente della Provincia di Parma riguardante gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e l’ammontare massimo delle risorse da destinare annualmente al trattamento (fondo) accessorio del personale, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, ed intesa a conoscere se sia possibile: – “applicare il principio di carattere generale dell’omogeneità delle basi di confronto, rivisitando a tal fine il fondo del 2015 in modo da includervi le risorse destinate all’incentivo per funzioni tecniche anche se, in base all’interpretazione allora vigente, tali risorse erano da considerarsi fuori dei vincoli imposti al fondo”;- e, qualora si acceda a tale interpretazione, “includere nel fondo 2015 1’importo degli incentivi maturati nell’anno 2015, in base alle norme del regolamento allora vigente, ed ai quadri economici approvati nell’anno 2015, contenenti gli accantonamenti, approvati e impegnati, anche se non materialmente erogati nel 2015”.
La Sezione ha valutato come l’invocata applicazione, nel caso di specie, del principio dell’omogeneità delle basi di confronto alla fattispecie rappresentata, presupponga una piena sovrapponibilità fra gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e quelli per la progettazione di cui all’art. 93, comma 7- bis, del d.lgs. n. 163/2006 (oggi abrogato); sovrapponibilità che, invece, non sussiste fra gli istituti prospettati in quanto i primi remunerano specifiche e determinate attività di natura tecnica svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto ed escludono esplicitamente, di contro, dal loro ambito applicativo gli incentivi alla progettazione, come motivatamente statuito, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica, dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n.7/SEZAUT/2017QMIG e N. 24/SEZAUT/2017/QMIG. La Sezione, pertanto, non ha ritenuto possibile accedere positivamente alla questione esaminata e, di conseguenza, non ha considerato la seconda questione, subordinata dal proponente ad una favorevole considerazione della prima.