Commissione Tributaria Regionale La Spezia – Sentenza 05 ottobre 2017, n. 415
La Commissione, accertato che la cartella esattoriale allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un semplice file “.pdf”, privo dell’estensione “.p7m” (che è quella che rende valido il documento firmato digitalmente), aderisce a quell’orientamento espresso da ormai numerose C.T.P. in base al quale deve ritenersi che la forma di notificazione/comunicazione in concreto realizzata non può qualificarsi idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua l’integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale.
Inoltre quale ulteriore profilo di illegittimità, va confermato come dall’esame degli atti come notificati sia mancata una legittima attestazione della conformità della cartella notificata all’originale, con la conseguenza che sussiste un ulteriore profilo di invalidità della notificazione per posta elettronica certificata.
La nullità quindi della notificazione fa conseguire l’illegittimità derivata della stessa cartella che, per tale motivo, va annullata.