Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 2014 del 17 ottobre 2017
Tale condotta illecita è imputabile alla convenuta a titolo di colpa grave, in quanto rientra nelle conoscenze elementari del responsabile del servizio finanziario, e costituisce adempimento che richiede una diligenza invero minima, accertarsi, prima di emettere i mandati di pagamento, che il responsabile del servizio, in fattispecie il responsabile del servizio affari generali, abbia adottato la prescritta determina di liquidazione della spesa, e non provvedere al pagamento sulla base di una semplice “bozza” informale di liquidazione, la cui esistenza è peraltro meramente affermata
Neppure l’affermata consuetudine di effettuare i pagamenti sulla base di bozze di liquidazione, anziché su provvedimenti validi ed efficaci, costituisce un’esimente, ma anzi conferma la sussistenza della colpa grave, in quanto il responsabile del servizio finanziario ha l’obbligo di far cessare immediatamente tale affermata prassi antigiuridica, condizionando l’emissione dei mandati di pagamento alla ricezione, da parte dei servizi competenti, dei provvedimenti di liquidazione, come prescritto dalla legge.