L’azione di recupero dell’indebito è soggetta a prescrizione decennale

TAR Lazio, sentenza n. 10760 del 27 ottobre 2017

Per quanto concerne la sopravvenuta prescrizione del credito vantato dall’amministrazione nei confronti del ricorrente, si osserva, innanzitutto, che secondo un ormai costante giurisprudenza “l’azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946, c.c., e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, c.c., non potendosi far rientrare tale fattispecie fra le ipotesi espressamente contemplate in quest’ultima norma” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4989).
Il diritto alla repetitio indebiti da parte della p.a., a norma dell’art. 2946 cod. civ., quindi, è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 1993, n. 294; Corte Conti, sez. giur. Veneto, 19 novembre 2009, n. 782).
Più specificamente, l’azione di ripetizione di indebito ha come suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o perché è venuto meno successivamente, a seguito ad esempio di annullamento.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 23.11.2010, quando ha statuito che la ripetizione dell’indebito oggettivo, essendo azione tesa a ripristinare l’equilibrio tra le posizioni di due contraenti, leso dal mancato rispetto del vincolo sinallagmatico tra le prestazioni, è soggetta al termine di prescrizionale decennale.
In altri termini, la diversità della posizione del lavoratore che può agire per ottenere quanto dovuto per le proprie prestazioni nel termine di cinque anni previsto dall’art 2948, n. 4 cod. civ. per i pagamenti periodici è ben diversa rispetto a quella in cui lo stesso dipendente abbia attenuto somme non dovute, il che giustifica l’applicazione del diverso regime della prescrizione ordinaria decennale

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