L’esimente penale in tema di colpa medica, si applica al solo caso di imperizia, non in caso di negligenza o imprudenza

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 50078 dep 31 ottobre 2017

In tema di colpa medica, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il secondo comma dell’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse.

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