Corte di Cassazione, sentenza n. 25735 del 30 ottobre 2017
Va, da un canto, condivisa e recepita l’affermazione secondo cui “è troncante, in ogni caso, il rilievo che la segnalazione non è di per sé finalizzata a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepita come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini”.
Si rimarca che, in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, il potere di valutare le segnalazioni e (se le ritenga fondate) di trasmetterle al questore spetta solo al “titolare dell’attività” (ossia all’organo direttivo della banca), mentre il “responsabile della dipendenza” deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l’oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all’operazione stessa o alla capacità economica e all’attività del cliente (cfr. Cass. 30.10.2009, n. 23017).
Ed ancora che i direttori di banca, oltreché una colpa per omesso controllo sui dipendenti, hanno anche una responsabilità diretta; cosicché, nel caso in cui sia stata omessa la segnalazione di spostamenti di ingenti somme di denaro (anche operazioni non particolarmente sospette), i vertici di filiale dovranno pagare sanzioni amministrative in proprio ed in solido con l’istituto di credito (cfr. Cass. 12.7.2011, n. 15304).