Corte di Cassazione, sentenza n. 24289 del 16 ottobre 2017
Com’è noto, l’autore di un fatto illecito da cui sia derivato a terzi un danno alla salute, ha l’obbligo di risarcire tutte le conseguenze dirette del fatto, compresa la refusione del costo delle eventuali cure mediche e dell’assistenza sanitaria (ex plurlmis: Sez. 3, Sentenza n. 10616 del 26/06/2012, Rv. 624916; Sez. 3, Sentenza n. 712 del 19/01/2010, Rv. 611107; Sez. 3, Sentenza n. 5504 del 08/04/2003, Rv. 561970).
Il SSN è un sistema costituzionalizzato di tutela della salute collettiva, che assicura a qualsiasi infortunato le necessarie cure mediche e l’assistenza sanitaria, qualora quest’ultimo non ricorra a prestazioni sanitarie erogate in regime privatistico. Consegue che nel perimetro delle conseguenze dirette – e quindi risarcibili – del fatto illecito rientrano anche le prestazioni sanitarie eventualmente erogate dal SSN al danneggiato e loro relativo il costo. Si tratta, infatti, di un danno prevedibile (art. 1225 cod. civ.), giacché il danneggiante non può non sapere che il danneggiato sarà curato (quantomeno) dal SSN, essendo quest’ultimo un sistema generalizzato di tutela della salute di qualsiasi infortunato.
Nel quadro così delineato non assume alcun rilievo la circostanza che il SSN eroghi al bisognevole le cure in regime di gratuità. Sebbene l’infortunato non debba sostenere alcun esborso, ciò non toglie né che le prestazioni medico-sanitarie rese abbiano un costo oggettivo, né che di tale costo possa essere chiamato a rispondere, secondo la clausola generale della responsabilità aquiliana, il danneggiante. La gratuità delle prestazioni, infatti, è assicurata a chi ne ha bisogno, non anche a chi, con la propria condotta illecita, abbia determinato la lesione alla salute di terzi che necessitano dell’intervento del SSN.
Consegue che i costi dell’assistenza medica e delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate dal SSN al danneggiato devono essere risarcite dall’autore del fatto illecito, quali conseguenze dirette e prevedibili, al pari di come lo sarebbero le spese sostenute dal danneggiato per ricevere le cure necessarie in regime privatistico. Non assume rilievo la circostanza che il danneggiato si sia rivolto, per ottenere la necessaria assistenza medico-sanitaria, a strutture private o pubbliche. Nel primo caso, il danneggiante dovrà rimborsare al danneggiato gli esborsi sostenuti; nell’altro, nonostante il danneggiato non abbia sostenuto alcun esborso, il danneggiante sarà comunque tenuto a rifondere il costo delle prestazioni mediche e dell’assistenza sanitaria, in favore in tal caso – dell’Ente che le ha erogate.
L’erogazione gratuita delle prestazioni medico-sanitarie in favore dell’infortunato, del malato o del ferito, infatti, non comporta l’irresponsabilità del danneggiante. Viceversa, a ragionare diversamente si perverrebbe all’affermazione dell’assoluta irresponsabilità del danneggiante, che, “garantito” dalla gratuità delle prestazioni che il SSN renderà al danneggiato, si sottrarrebbe all’obbligo della refusione delle cure mediche e delle prestazioni sanitarie resesi necessarie quale conseguenza diretta del suo fatto illecito.
Ciò, chiaramente, non vale per le ipotesi in cui le prestazioni erogate dal SSN siano già altrimenti finanziate. Così avviene, in particolare, nel caso dei danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il cui finanziamento è previsto un contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, a norma dell’art. 334 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” (tale modalità di finanziamento, peraltro, era già prevista dall’art. 11-bis legge 24 dicembre 1969, n. 990, dall’art. 38 legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall’art. 89 legge 23 dicembre 2000, n. 388, oggi abrogati). Tale contributo espressamente dichiarato dalla legge come «sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale». , è possibile affermare che, in relazione alle prestazioni medico-sanitarie erogate gratuitamente dal SSN, si possono distinguere quattro ipotesi:
– malattia o danno alla salute non addebitabile a colpa o dolo di terzi: al SSN non è consentita alcuna rivalsa nei confronti del degente o di altri;
– danno da circolazione stradale e dei natanti: la legge esclude espressamente l’azione di rivalsa, poiché i costi delle prestazioni erogate a tale titolo vengono finanziati mediante un prelievo sulle polizze assicurative; in tali ipotesi al SSN non è consentita neppure l’azione extracontrattuale di risarcimento dei danni, in quanto si tratta di prestazioni già compensate mediante un contributo sostitutivo sui premi delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile;
– infortuni sul lavoro e malattie professionali: dal 1° gennaio 2001 il caso non è più regolato dalla legge, poiché l’art. 38 della legge n. 449 del 1997 (che, a sua volta, rinviava ad un decreto ministeriale per la regolamentazione del settore) è stato abrogato e sostituito da previsioni analoghe, ma valevoli solo per il danno da circolazione stradale e dei natanti;
-danno derivante da altre ipotesi di fatto illecito: le cure sono gratuite nel rapporto SSN- degente, ma il SSN, che subisce una perdita patrimoniale a causa del fatto illecito di un terzo, ha diritto ad essere risarcito da quest’ultimo ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.
In sintesi, si può affermare il seguente principio di diritto: “In caso di cure mediche e prestazioni sanitarie rese dal SSN in favore del danneggiato da fatto illecito altrui, all’Ente non compete l’azione di rivalsa prevista dall’art. 1916 cod. civ., né l’azione surrogatoria di cui all’art. 1203, n. 3, cod. civ., difettando in entrambi i casi di presupposti di legge. Non compete neppure l’azione speciale prevista dall’art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, poiché tale disposizione è stata abrogata dal d.l. 25 giugno 2008, n. 122.
Tuttavia, per recuperare i costi delle prestazioni rese in favore del danneggiato, il SSN può agire per responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell’autore del fatto illecito, a ciò non ostando la gratuità delle prestazioni medesime. Tale gratuità, infatti, opera solo nei rapporti fra SSN e degente, ma non esclude la responsabilità aguiliana del danneggiante per i costi effettivamente sostenuti dal SSN, a causa della sua condotta illecita. Il SSN non ha titolo ad agire in sede extracontrattuale nel confronti del responsabile per recuperare i costi delle prestazioni sanitarie rese in favore della vittima di un sinistro derivante dalla circolazione stradale o di natanti, poiché tali prestazioni sono già compensate ex lege mediante il contributo sul premi delle assicurazioni per la responsabilità civile previsto dall’art. 334 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), espressamente indicato dalla legge come sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale”