Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 270 del 16/11/2017
La vicenda trae origine da una denuncia avente ad oggetto il mancato rispetto, da parte di un Comune, della normativa in materia di limiti per spese individuati dal D.L. n.78/2010 (art. 6).
Il Collegio ha ritenuto responsabili il dirigente del settore di competenza e la responsabile del servizio finanziario.
In particolare, ha precisato che i citati soggetti, pur a conoscenza su espressa segnalazione dei revisori nel maggio 2012 dell’illecito sforamento a fronte dei suddetti limiti rigorosi delle risorse disponibili e dei vincoli complessivi della finanza pubblica previsti dalla normativa, hanno disatteso tale indicazione con chiara sussistenza dell’elemento soggettivo quanto meno della colpa grave in forza delle competenze loro spettanti in tema di controllo della regolarità amministrativo contabile: cfr. Per la responsabilità del dirigente comunale (Sez. I centr. 10 febbaio 2016 n. 74) e per la responsabilità del soggetto titolare del settore finanziario (Sez. I centr. 25 luglio 2017 n. 208).