Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 160 del 8 novembre 2017
L’attività di verifica di un’ASL si concentrava sui medici di medicina generale (MMG) che prescrivevano farmaci con elevate percentuali di scostamento rispetto alla media e che avevano mantenuto tale condotta prescrittiva anomala per almeno due annualità consecutive, nonostante la sistematica e costante informazione da parte dell’Azienda.
Trasmessi gli atti alla Corte dei Conti, la Procura assumeva che le prescrizioni fossero state effettuate al di fuori dei casi contemplati nella nota CUF di riferimento o, per riportarsi (in negativo) alla dizione normativa, che non fossero state “conformi alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco” (art. 1, comma 4 D.L. n. 323/1996). Di tale fatto andava quindi fornita la prova certa, che non è stata data, essendosi dimostrato, tutt’al più, che le patologie diagnosticate avrebbero potuto non essere tra quelle elencate dalle note sopra richiamate.
A questo proposito, non rileva che quello posto a fondamento della domanda sia un fatto negativo, perché, come precisato dalla Corte di cassazione, ciò non implica alcuna inversione dell’onere probatorio ma solo la necessità, per la parte onerata, di provare i fatti (positivi) ad esso contrari (ex multis, sentenza n. 4336 del 09/04/1993).
Nel caso specifico, la prova sarebbe data dall’assenza di documentazione (diagnostica strumentale, indicazione specialistica, ecc.) che dimostri l’esistenza delle patologie che avrebbero giustificato la prescrizione dei farmaci.
Ma tale fatto non costituisce dimostrazione, neppure di tipo presuntivo, di quello contestato, considerando, per un verso, che non è obbligo del medico conservare copia di referti o prescrizioni di medici specialisti o quant’altro, per altro verso che l’assenza di riscontro negli archivi della ASL di esami o visite specialistiche non è significativa (non potendosi escludere che il paziente li abbia effettuati a proprie spese).
La stessa ASL, si limita a rilevare che non vi sono dichiarazioni o documenti che indichino l’osservanza delle note CUF. Stesso discorso sulla corretta ripartizione dell’onere probatorio fra le parti in causa va, naturalmente, fatto anche per l’ipotesi di danno erariale connessa alle prescrizioni di pazienti che non risulterebbero nell’elenco degli assistiti. A tal proposito va, infatti, precisato che la contestazione mossa nel caso di specie non è sulla correttezza delle prescrizioni, bensì sul fatto che le stesse siano state effettuate a soggetti non rientranti, come detto, nell’elenco degli assistiti. Va da sé che a maggior ragione proprio in ipotesi del genere la prova della comunque non corretta prescrizione da parte del medico doveva essere data dalla Procura fornendo evidenze tali da escludere ipotesi assolutamente fisiologiche come quelle, cui fa menzione lo stesso difensore, di persone che si trovavano per vari motivi fuori dal comune di residenza.