Consiglio di Stato, sentenza n. 5563 del 27 novembre 2017
I commissari straordinari – che, dopo il provvedimento emesso dal Prefetto di Roma su richiesta dell’ANAC, gestiscono la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema Mose – devono accantonare gli utili delle imprese consorziate e quelli di spettanza del Consorzio Venezia Nuova, titolare della concessione, in vista della conclusione dei processi penali in corso.
La Sezione ha dichiarato legittimo il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma che – in applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione del contratto, prevista dall’art. 32, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014 – aveva ordinato ai commissari ad acta di accantonare tutti gli utili derivanti dall’esecuzione commissariale del contratto, anche se spettanti alle imprese consorziate che non erano parti del contratto di concessione.
Ha chiarito la Sezione che “la ratio della norma è quella di consentire il completamento dell’opera nell’esclusivo interesse dell’amministrazione concedente mediante la gestione del contratto in regime di ‘legalità controllata’. Ciò al fine di scongiurare il paradossale effetto di far percepire, proprio attraverso il commissariamento che gestisce l’esecuzione del contratto, il profitto dell’attività criminosa”.
Se questa è la ratio – conclude il Consiglio di Stato – la separazione giuridica tra il Consorzio e le imprese che ne fanno parte non è circostanza in grado di paralizzare l’effetto anticorruttivo della disposizione di legge ed il conseguente congelamento degli utili, che deve necessariamente estendersi a tutti coloro che eseguono i lavori per conto del Consorzio Venezia Nuova (concessionario dei lavori per la realizzazione del MOSE).