Resti assunzionali: si calcolano secondo la legge vigente al tempo

Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, N. 25 /SEZAUT/2017 QMIG

La questione origina dal quesito posto da un Comune alla Sezione di controllo per la Regione Sardegna in cui si chiede: – se l’Ente possa utilizzare nel 2017 il 100% della capacità assunzionale relativa alle cessazioni intervenute nell’anno 2014 (resto assunzionale anno 2015, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 5 quater del d.l. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014) oppure se l’utilizzo del resto di tale capacità assunzionale debba essere conteggiato nella misura del 75% della spesa del personale cessato in applicazione dell’art. 1, comma 228, della legge n 208/2015, come modificato dall’art 16 del d.l . n. 113/2016 convertito dalla legge 160/2016.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, enuncia i seguenti principi di diritto :
“a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.

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