Consiglio di Stato, sentenza n. 5483 del 24 novembre 2017
Ai fini della decisione della presente controversia, diventa pertanto rilevante quella giurisprudenza richiamata (“ deve riconoscersi la qualità di controinteressato non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell’istanza ostensiva, ma solo a coloro che, per effetto dell’ostensione, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento” tra le tante, Cons. Stato Sez. V, n. 3714 del 2016; Sez. V, n. 3190 del 2011; Sez. VI, n. 3601 del 2007), attenta nel perimetrare le caratteristiche di tale portatore dell’interesse antagonista rispetto all’interesse fondato sulla esigenza di trasparenza. Si è, infatti, posto in luce che, in materia di accesso agli atti della P.A., ai fini della qualifica di un soggetto come controinteressato non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento richiesto, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto.
Determinante è quindi l’assenza di un diritto alla riservatezza in capo ai nominativi dei componenti delle varie commissioni