Legge n. 172 del 04 dicembre 2017 (di conversione del “decreto fiscale 2017”)
L’articolo 18 (Finanziamento di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza) al comma 2- bis – introdotto durante l’esame al Senato – reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – sull’applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato. L’intervento è inteso a chiarire che: nell’àmbito di applicazione delle ordinarie procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale rientrano anche i dipendenti dei suddetti ospedali ed istituti che siano stati assunti presso i medesimi mediante procedura concorsuale; i dipendenti delle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale possono essere assunti presso gli ospedali e gli istituti summenzionati mediante mobilità (quindi, anche in tal caso, senza lo svolgimento di una nuova procedura concorsuale). L’àmbito degli ospedali cosiddetti classificati è costituito da strutture gestite da enti ed istituti ecclesiastici e facenti parte del Servizio sanitario nazionale. Per tali strutture e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato vige l’obbligo di reclutamento del personale mediante procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. I servizi e d i titoli acquisiti presso tali strutture sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale , ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi e dei trasferimenti sia verso le strutture pubbliche sia verso le strutture private summenzionate (comma 1 del citato art. 25 del D.P.R. n. 761 ed art. 15-undecies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)