Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
L’articolo 18- bis (Limiti di fatturato delle farmacie per l’applicazione di particolari misure di sconto), introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica i limiti massimi di fatturato (in regime di Servizio sanitario nazionale) per l’applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie .
Si ricorda che le misure di sconto riducono le quote di spettanza delle medesime farmacie relative ai medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. La prima novella eleva da 387.342,67 euro a 450.000 euro il limite di fatturato (calcolato secondo i criteri suddetti) per le farmacie rurali sussidiate 44 , ai fini dell’applicazione di un tasso di sconto ridotto (pari all’1,5 per cento). La seconda novella eleva da 258.228,45 euro a 300.000 euro il limite di fatturato (calcolato secondo i criteri summenzionati) ai fini dell’applicazione (per le farmacie “urbane” e per quelle rurali non sussidiate) di tassi di sconto ridotti rispetto a quelli previsti per le farmacie con fatturato superiore al medesimo limite.