Consiglio di Stato, sentenza n. 5704 del 4 dicembre 2017
L’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – nella parte in cui include nei “gravi illeciti professionali” anche “il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio”, come pure il fornire “informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” – ha carattere innovativo rispetto alla previsione dettata dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la conseguenza che non è estensibile in via retroattiva a procedure di affidamento soggette all’abrogato Codice degli appalti pubblici (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che nelle gare di appalto svoltesi sotto il vigore del vecchio codice, l’errore professionale di cui alla lett. f) dell’art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 andava limitato ai soli inadempimenti e condotte negligenti commessi nell’esecuzione di un contratto pubblico; esulavano pertanto dal campo applicativo della predetta norma i fatti, anche illeciti, occorsi nella prodromica procedura di affidamento. In particolare, deve escludersi che ricorra il «grave errore professionale», previsto dall’art. 38, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006. nel caso di illecito anticoncorrenziale.