Corte di Cassazione, sentenza n. 28983 del 04 dicembre 2017
Ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento, in continuità con il condiviso e consolidato indirizzo – originariamente espresso da Cass. 9 aprile 2010, n. 8458, ma poi assurto al rango di “diritto vivente” essendo stato confermato, fra l’altro, dalle seguenti numerose ulteriori decisioni di questa Corte: Cass. 20 novembre 2012, n. 20344; Id., 30 novembre 2012, n. 21524; Id. 3 dicembre 2012, n. 21609, n. 21610, n. 21611; Id. 12 dicembre 2012, n. 22799, n. 22800 e n. 22801; Id. 18 dicembre 2012, n. 23349; Id. 20 dicembre 2012, n. 23646; Id. 28 maggio 2013, n. 13262 e n. 13263; Id. 2 aprile 2014, n. 7726 – secondo cui per i dipendenti del Compatto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell’esigenza di continuità del servizio (come i ricorrenti: dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell’art. 22 del CCNL di Compatto del 14 settembre 2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto;