Confermato: se la notifica di un atto professuale ad una PA è effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello del Ministero della Giustizia, la notifica è nulla

TAR Lazio, sentenza n. 12045 del 6 dicembre 2017

L’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012 prevede inoltre che, «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia» (comma 1) e che «le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa» (comma 1-bis)
Infine, non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi p.e.c. da utilizzare per le notificazioni e le comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall’art. 16, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2/2009.
Più precisamente, l’art. 16, comma 8, delle legge n. 2/2009 prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche istituissero una casella di posta elettronica certificata e ne dessero comunicazione al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che ne avrebbe curato la pubblicazione in un elenco consultabile per via telematica.
Il c.d. elenco IPA, dapprima equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi p.e.c. validi per le notifiche telematiche dall’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, come appena visto, è stato poi espunto dall’elenco recato da quest’ultima norma ad opera dell’art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90/2014, cosicché oggi l’elenco IPA non è più richiamato dall’art. 16-bis, che continua invece a far riferimento all’art. 16 della legge n. 2/2009, ma limitatamente al comma 6, relativo al registro delle imprese.
Dal quadro normativo così delineato emerge che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica, è possibile utilizzare esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, a seguito della comunicazione effettuata dagli enti entro il 30 novembre 2014 (cfr. sul punto Tar Sicilia, Palermo, III, 13 luglio 2017, n. 1842, Tar Basilicata, I, 21 settembre 2017, n. 607, Tar Sicilia Catania, III, 13 ottobre 2017, n. 2401).
Ove la notifica dell’atto introduttivo del giudizio venga effettuata a un indirizzo p.e.c. diverso da quello estraibile dal registro de quo, la notifica è nulla e, come tale, suscettibile di essere sanata esclusivamente mediante la costituzione in giudizio della parte interessata.

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