Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 26338 del 7 novembre 2017 n° 26338
L’atto di nomina del difensore che aveva sottoscritto il ricorso era un foglio separato contenente la procura e non congiunto materialmente all’atto.
Tuttavia non era contestabile che i tre atti (pronuncia disciplinare, ricorso al CNF e procura) fossero stati congiuntamente depositati e si trovassero all’esame del Consiglio. Risulta inoltre che alla stessa udienza fosse presente l’incolpato per insistere nel ricorso.
A fronte di tali circostanze, il rilievo formale si risolveva in un vizio da equiparare a una sorta di errore materiale, sussistendo la certezza della data e del riferimento alla pronuncia impugnata (specialità) e l’inequivocabile certezza della provenienza degli atti dalla parte ricorrente.
La procura era quindi da ritenere esistente e il ricorso poteva essere esaminato nel merito.
Giova ricordare che proprio in tema di giudizio disciplinare forense le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che “a norma dell’art. 182 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 ed applicabile alla fattispecie “ratione temporis”, il giudice è tenuto – ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore – a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura “ad litem” al difetto di rappresentanza processuale”.
La norma ivi citata e applicata dalle Sezioni Unite è il portato di un orientamento antiformalistico in tema di procura alle liti che il legislatore ha imbracciato ancor più decisamente di quanto fece in occasione della riforma dell’art. 83 c.p.c. varata nel 1997.
Esso, nei giudizi cui sia applicabile il nuovo testo dell’art. 182 c.p.c., impone agli organi giudicanti che rilevino un vizio della procura di segnalarlo alle parti affinchè vi pongano rimedio, ed implica l’applicazione dell’art. 83 secondo una lettura quanto mai antiformalistica della casistica.
In casi come quello in esame si deve aver riguardo all’inequivocità degli atti come prevalente sulla modulistica formulare e va data applicazione a quanto già affermato da Cass. 12332/09, secondo cui il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi.