Corte di Cassazione, sentenza n. 30238 del 15 dicembre 2017
Il diritto soggettivo del vincitore di pubblico concorso per il reclutamento di personale in regime contrattualizzato, è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso. Che “…nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello “jus superveniens”, l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost” (Cass. n. 12697/2016). Che il Comune di Novafeltria, ente soggetto al c.d. patto di stabilità, afferma che di fronte a un limite, imposto dalla legge, alla spesa per assunzioni di nuovo personale, è stato costretto, con le delibere di Giunta n.34/2009 e n.13/2010 a ridefinire le scelte precedentemente operate nella programmazione del fabbisogno, mantenendo tra le posizioni lavorative, solo quelle imposte dalla legge, quali le educatrici degli asili nido e un posto di bibliotecario senza il quale il servizio sarebbe cessato, sacrificando la posizione corrispondente ad un settore, gli Affari generali, già coperto da personale.