Consiglio Nazionale Forense, parere all’ANAC del 15 dicembre 2017
Lo schema delle Linee guida predisposto dall’ANAC concernenti “L’affidamento di servizi legali”, concludono ritenendo che dalla disciplina in materia di appalti si debba trarre una regola innovativa per l’ordinamento e che, nella sostanza, sembra eliminare la distinzione tra una categoria di incarichi sottoposti alla disciplina procedimentale di gara ed una esente.
Si finisce infatti per imporre alle amministrazioni che intendano affidare ad avvocati gli incarichi previsti dall’art. 17, comma 1, lett d, e dunque anche quelli di natura giudiziale e pre-giudiziale, un vero e proprio procedimento comparativo di gara.
Anche gli incarichi dischiarati esenti dall’applicazione del condice, infatti, secondo ANAC, non possono essere affidati come se si trattasse di un incarico intuitu personae, in cui è sufficiente dimostrare il rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa, dovendo invece seguire alcune regole minime, espresse dai principi generali.
Il CNF (Consiglio Nazionale Forense), invece, critica l’ANAC su due punti:
1) secondo l’ANAC la distinzione tra contratto d’opera ed appalto applicata nel diritto vigente è superata dal diritto europeo e dalle direttive del 2014;
2) secondo l’ANAC gli obblighi procedimentali (cioè la gara) si applicherebbero comunque pure ai servizi legali “esclusi” dalla disciplina degli appalti proprio dalla direttiva europea.
Infatti, secondo il CNF, è proprio in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE i servizi legali esclusi dalla disciplina degli appalti (art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016) possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae e su base fiduciaria, mentre gli altri servizi legali (es.: consulenza) devono essere affidati mediante un procedimento ad evidenza pubblica.
Il CNF conclude auspicando che l’ANAC prenda in considerazioni il parere nella redazione definitiva delle linee guida