Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 158/E del 21 dicembre 2017
Qualora un contratto di appalto stipulato tra il Comune e una organizzazione di volontariato venga registrato entro il 31 dicembre 2017, sarà considerato esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 266 del 1991, in forza di quanto disposto dall’articolo 5-sexies del DL n. 148 del 2017. Qualora, invece, il contratto venga registrato dopo il 31 dicembre 2017, esso sarà considerato esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117 del 2017, mentre sarà assoggettato all’imposta di registro con aliquota del 3 per cento, ai sensi dell’articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, rubricato “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Ciò in quanto il richiamato articolo 82 del D.Lgs. n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4 contempla agevolazioni ai fini dell’imposta di registro per fattispecie differenti da quella in esame.