Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 5 del 2 gennaio 2018
Deve osservarsi che la Suprema Corte, -che ha già avuto modo di individuare in capo all'infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico (cfr., ad es. Sez. 4, n. 9638 del 02/03/2000, Troiano ed iltri, Rv. 217477; più di recente Sez. 4, n. 2541 del 03/12/2015; Sez. 4 , e 2 573 del 13/5/2011, Monopoli ed altri)- ha ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell'autonoma professionalità dell'infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute dei paziente, essendTacere un precedente licenziamento per giusta causa, non può essere causa di licenziamento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n.27585 del 30 dicembre 2016
La Corte ha ritenuto che la sanzione espulsiva non fosse proporzionata alla violazione commessa ed ha aggiunto che, se è pur vero che la condotta addebitata al lavoratore in occasione della prima assunzione a tempo determinato - consistente nell'aver taciuto di essere stato in precedenza licenziato per giusta causa da altro datore di lavoro -, poteva assumere rilevanza sulla complessiva valutazione dell'azienda circa l'affidabilità che il datore di lavoro deve riporre sui propri dipendenti, tuttavia essa non era tale da ledere irrimediabilmente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro. Il lavoratore aveva infatti dimostrato, nel corso del rapporto (a termine e a tempo indeterminato), assoluta correttezza e diligenza nello svolgimento dell'attività lavorativa e non aveva mai dato adito a rilievi di sorta, dimostrandosi professionalmente idoneo. La Corte territoriale ha dunque verificato la condotta del lavoratore con riferimento ai fatti che avevano determinato il licenziamento, ritenendo che non fossero tali da giustificare il recesso, tenuto anche conto che nel corso del rapporto il lavoratore, addetto al maneggio del denaro, quale esattore, aveva dimostrato di adempiere diligentemente ai doveri fondamentali posti a carico del prestatore di lavoro, onde, la mancanza commessa, valutata in relazione a tale diligente comportamento, non rivestiva il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, anche sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo.
o onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico, che va oggi considerato non più "ausiliario del medico", ma "professionista sanitario".
«L'imprudenza degli infermieri di non chiedere immediatamente l'intervento del medico ha costituito l'errore clamoroso che è costato la vita al paziente, che, in quel momento, sottoposto a nuovo controllo dell'emocromo, avrebbe manifestato un ulteriore abbassamento del valore che, unitamente alle crisi ipotensive, già avrebbero permesso di formulare l'esatta diagnosi e precedere alle trasfusioni.